L’INPS, in accordo con il Ministero e l’INAIL, regola e definisce il lavoro occasionale di tipo accessorio come una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto ‘accessorie’, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.
Il pagamento avviene attraverso ‘buoni lavoro’ (voucher).
Sono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL.
Attenzione. Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.
Regime per il committente
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
Regime per il prestatore
Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
E’, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.
Il ‘committente’
I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale – possono essere:
- famiglie;
- enti senza fini di lucro;
- soggetti non imprenditori;
- imprese familiari
- imprenditori agricoli;
- imprenditori operanti in tutti i settori;
- committenti pubblici (in caso di prestazioni per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, rese direttamente dal prestatore senza il tramite di intermediari, il beneficiario può essere anche un committente pubblico).
- Gli Enti locali possono impiegare i voucher anche per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti.
Attenzione. Si evidenzia che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione.
L’utilizzo dei voucher in caso di società appaltatrici di servizi è consentito esclusivamente nel caso dell’attività di stewarding in manifestazioni calcistiche.
Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio
I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:
- pensionati
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio; - studenti nei periodi di vacanza
sono considerati studenti “i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.
Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):
a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;
Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell’anno. - percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (anni 2011 e 2012, per il 2013 presumibilmente il regime continuerà)
cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità; - lavoratori in part-time (anni 2011 e 2012 e presumibilmente per il 2013)
i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura occasionale nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale. - altre categorie di prestatori
inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, nell’ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma.
Si precisa che studenti, pensionati, percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part-time possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali.
Gli studenti possono, inoltre, essere impiegati nelle Scuole e nelle Università.
- I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o – nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”.Sul sito dell’INPS è possibile consultare schede riepilogative e informazioni relative all’applicazione della normativa nell’ambito agricolo, nei settori del commercio, turismo e servizi, nel settore domestico e per le imprese familiari.
- Applicazione ambito agricolo
- Applicazione settori commercio, turismo e servizi
Relativamente al settore domestico, si precisa che il lavoro occasionale accessorio è riservato alla collaborazione attivata da committenti privati per esigenze familiari (Circ. Inps n. 44/2009). - Applicazione imprese familiari
Attività lavorative
In base alla normativa attuale, sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività svolte nell’ambito:
- di lavori domestici;
- di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (tali prestazioni possono essere richieste anche dagli Enti locali);
- dell’insegnamento privato supplementare;
- di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà (tali prestazioni possono essere richieste anche da committenti pubblici oltre che da aziende e da committenti privati);
- in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, Scuole e Università, il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici da parte dei giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (per qualunque tipologia di attività);
- di attività agricole rese a favore di:
– imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lett. e) e – per gli anni 2010, 2011 e 2012 – soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori in part-time;
– imprenditori con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali; - dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, nell’ambito di tutti i settori produttivi, sia per le attività espressamente contemplate alle lett. b, d, h, sia per altre attività specifiche;
- della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- di attività svolte nei maneggi e nelle scuderie;
- di attività svolte sulle imbarcazioni da diporto art.49 bis (Noleggio occasionale) del D.Lgs n. 171 del 18/7/2005 previsto dall’art. 1, co.1 della Legge n. 27 del 24/3/2012;
- in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, da parte dei pensionati;
- in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, in via sperimentale per gli anni 2009-2010-2011 e 2012, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall’art. 19, c. 10 della L. 2/2009;
- in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, per i lavoratori in part-time (anno 2010, 2011 e 2012) con esclusione della possibilità di utilizzare i voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
Limiti economici per il prestatore
Per il prestatore l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a 5.000 euro nette, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente.
Di conseguenza, il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro. Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità,titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia), che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per gli anni 2011 e 2012 (e presumibilmente per il 2013), il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 euro per anno solare (da intendersi per il prestatore come netto, pari a 4.000 euro lordi per il committente).
Per eventuali compensi superiori a 3000 euro, il prestatore ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione alle Sedi provinciali dell’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.
Limiti economici per il committente
Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo complessivo di 10.000 euro nette, per anno fiscale, corrispondenti ad un importo lordo di 13.330 euro.